ATTENZIONE: controlla se la tua Azienda rientra nell'elenco qui di seguito riportato ed è quindi soggetta a normativa come da decreto del Ministero dell'Interno 16 febbraio 1982 - Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n° 98.
  1. Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti,liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 nmc/h
  2. Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/H
  3. depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:
    --- compressi:
    per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc
    per capacità complessiva superiore a 2 mc
    --- disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni):
    per quantitativi complessivi da 0.75 a 500 kg
    per quantitativi complessivi superiori a 500 kg
  4. Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:
    --- compressi :
    per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc
    per capacità complessiva superiore a 2 mc
    --- disciolti o liquefatti:
    per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc
    per capacità complessiva superiore a 2 mc5 -
  5. Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:
    --- compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc
    --- liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc
  6. Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili , compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio superiore a 5 bar
  7. Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione
  8. Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti con oltre 5 addetti
  9. Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili.
  10. Impianti per l’idrogenazione di oli e grassi.
  11. Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l’impiego di 15 becchi a gas
  12. Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65° C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc.
  13. Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65° C a 125° C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito supuriori a 0,5 mc
  14. Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili.
  15. Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato:
    --- per capacità geometrica complessiva da 0.5 a 25 mc
    --- per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc.
  16. Depositi e/o rivendite liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale :
    --- per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc
    --- per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc
  17. Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti , oli diatermici e simili per capacità superiore ad 1 mc
  18. Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazioni di servizio.
  19. Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 Kg
  20. Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili :
    --- con quantitativi da 500 a 1.000 Kg
    --- con quantitativi superiori a 1.000 Kg
  21. Officine e laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti
  22. Depositi e/o rivendite di alcoli e concentrazione superiore al 60% in volume.
    --- con capacita da 0,2 a 10 mc
    --- con capacità superiore a 10 mc.
  23. Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc.
  24. Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto del 6 maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici.
  25. Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni.
  26. Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possano dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori.
  27. Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-ferrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici.
  28. Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette ad accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili.
  29. Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno.
  30. Fabbriche e depositi di fiammiferi.
  31. 31-stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo.
  32. Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo.
  33. Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li
  34. Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio.
  35. Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 quintali e relativi depositi.
  36. Impianti per l’essiccazione dei cereali e dei vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato.
  37. Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè
  38. Zuccherifici e raffinerie dello zucchero
  39. Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li
  40. Riserie con potenzialità giornaliere superiori a 100 q.li
  41. Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 q.li
  42. Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li
  43. Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li
  44. Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche; radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiali in deposito superiore a 100 q.li.
  45. Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 Kg
  46. Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini:
    --- da 50 a 1.000 q.li
    --- superiori a 1.000 q.li
  47. Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiali in lavorazione e/o in deposito:
    --- da 50 a 1.000 q.li
    --- oltre 1.000 q.li
  48. Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum, e altri prodotti affini, con quantitativi:
    --- da 50 a 1.000 q.li
    --- oltre 1.000 q.li
  49. Industrie dell’arredamento, dell’abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici:
    --- da 25 a 75 addetti
    --- oltre 75 addetti
  50. Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li  
  51. Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive
  52. Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche
  53. Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali
  54. Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li
  55. Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 quintali
  56. Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito
  57. Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li
  58. Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li
  59. Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l’impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili
  60. Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li
  61. Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati
  62. Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li
  63. Centrali termoelettriche
  64. Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 Kw
  65. Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici valvole elettriche, ecc...
  66. Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli
  67. Stabilimenti ed impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze.
  68. Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli
  69. Cantieri navali con oltre 5 addetti
  70. Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre 5 addett
  71. Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre 5 addetti
  72. Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti
  73. Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti
  74. Cementifici.
  75. Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti ( art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n. 185)
  76. Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)
  77. Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive ( art. 5 della legge 31 dicembre 1962, numero 1860, sostituito dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704)
  78. Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione
  79. Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi ( art. 1, lettera b della legge 31 dicembre 1962, n.1860)
  80. Impianti relativi all’impiego pacifico dell’energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:
    --- impianti nucleari
    --- reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto
    --- impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari
    --- impianti per la separazione degli isotopi
    --- impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti
  81. Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini
  82. Centrali elettroniche per l’archiviazione e l’elaborazione di dati con oltre 25 addetti
  83. Locali di spettacoli e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti
  84. Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti letto
  85. Scuole di ogni genere, grado e tipo, collegi, accademie e simili con oltre 100 persone presenti
  86. Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto
  87. Locali adibiti ad esposizioni e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq. comprensiva dei servizi e dei depositi
  88. Locali adibiti a depositi merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq.
  89. Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti
  90. Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, 1564
  91. Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h
  92. Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse puppliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili
  93. Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre 5 addetti
  94. Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri
  95. Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra ilpiano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda superiore a 24 e quelli installati in edifici industriali di cui all’ art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497
  96. Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979 n. 886
  97. Oleodotti con diametro superiore a 100 mm.
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